Con sentenza n. 420/2024, depositata il 19 novembre 2025, il TAR Marche – Sezione I ha accolto il ricorso proposto proposto da un’azienda, annullando il diniego opposto dal Comune di San Lorenzo in Campo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da circa 1 MW, presentato tramite Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
Il progetto insisteva su un’ex area di cava, qualificata area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, e in adiacenza a un impianto fotovoltaico già esistente. Nonostante ciò, il procedimento era stato concluso negativamente dal Comune sulla base del parere contrario della Soprintendenza, ritenuto erroneamente vincolante.
Il Tribunale ha ribadito un principio di particolare rilievo per gli operatori del settore: nei procedimenti autorizzativi relativi a impianti FER localizzati in aree idonee, il parere dell’autorità paesaggistica è obbligatorio ma non vincolante. L’amministrazione procedente non può dunque limitarsi a recepire automaticamente un dissenso paesaggistico, ma è tenuta a svolgere una valutazione autonoma e motivata, tenendo conto del bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla diffusione delle energie rinnovabili.
Il TAR ha inoltre censurato la genericità e carenza istruttoria del parere della Soprintendenza, fondato su affermazioni astratte circa l’“eccessiva alterazione del contesto paesaggistico”, prive di un’analisi concreta delle caratteristiche del progetto, del contesto territoriale e delle misure di mitigazione previste. È stato altresì rilevato il mancato rispetto del principio di dissenso costruttivo, non essendo state formulate prescrizioni alternative idonee a consentire la realizzazione dell’intervento.
In conclusione, la sentenza conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare la certezza del diritto nei procedimenti FER e a contrastare prassi amministrative che, in presenza di aree idonee, finiscono per attribuire al parere paesaggistico un effetto paralizzante non previsto dalla legge.
Lo studio Sani Zangrando – con l’avvocato Gianluca Zunino – ha assistito la società titolare dell’impianto, parte ricorrente nel giudizio.