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Agrivoltaico: il TAR Brescia chiarisce requisiti soggettivi, disponibilità delle aree e criteri agronomici

Con la sentenza n. 1078/2025, pubblicata il 27 novembre 2025, il TAR Lombardia – Brescia si è pronunciato su un ricorso per la realizzazione di un impianto agrivoltaico promosso dal Comune di Verolanuova contro l’Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Brescia per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, fornendo importanti chiarimenti in materia di fonti rinnovabili e procedimenti autorizzativi.

In primo luogo, il Tribunale ha affrontato il tema della “disponibilità” delle aree necessaria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica. Respinta la tesi comunale secondo cui tale requisito presupporrebbe la titolarità di un diritto reale, il TAR ha affermato che anche un contratto preliminare di compravendita costituisce titolo idoneo, in quanto assistito dalla tutela in forma specifica ex art. 2932 c.c. La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e trova ulteriore conferma nel recente intervento normativo che riconosce espressamente la rilevanza dei contratti preliminari per la realizzazione di impianti FER.

La sentenza si sofferma poi sulla qualificazione dell’impianto come agrivoltaico, chiarendo che le Linee Guida del MASE non introducono requisiti soggettivi legati alla natura del proponente. In particolare, il TAR ha precisato che l’obbligo di essere imprenditore agricolo o ATI con imprese agricole riguarda esclusivamente l’accesso agli incentivi pubblici, e non la possibilità di ottenere i titoli autorizzativi per la realizzazione dell’impianto.

Quanto agli aspetti agronomici, il Tribunale ha riconosciuto ampia discrezionalità tecnica all’Amministrazione procedente, ritenendo non sindacabili nel merito le valutazioni della Provincia in assenza di evidenti vizi istruttori o di manifesta irragionevolezza. Viene inoltre chiarito che:

  • le coltivazioni in vaso rientrano a pieno titolo nell’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.;

  • il requisito del 70% di superficie destinata all’attività agricola va interpretato in senso funzionale, comprendendo anche le aree necessarie allo svolgimento delle operazioni agricole e non solo le superfici coltivate in senso stretto;

  • le Linee Guida MASE devono essere lette come criteri orientativi e non come vincoli rigidi o preclusioni assolute.

La decisione rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di chiarificazione del quadro giuridico applicabile agli impianti agrivoltaici, rafforzando la certezza del diritto per operatori e investitori e confermando un approccio sostanzialistico e non formalistico nella valutazione dei progetti FER.

Lo Studio Legale Sani Zangrando ha assistito la società titolare dell’impianto nel procedimento di ricorso.

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