La Corte di Cassazione, con ordinanze del 25.11.2025 nn. 30913 e 30914, accoglie i ricorsi in cassazione proposti avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 462/2021 e 405/2022, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità delle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate per il recupero delle detassazioni IRES operate da una Società in relazione ad un investimento sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel 2010, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 388 del 2000 (cd. Tremonti ambiente).
Principi fondamentali confermati dalla Corte di Cassazione
Superando le statuizioni della Commissione Tributaria Regionale, la Corte di Cassazione ha stabilito quanto segue, analogamente a quanto già sancito nella propria precedente ordinanza del 21.6.2025, n. 16624:
- Per quanto riguarda le modalità per fruire dell’agevolazione, è corretto procedere mediante variazione in diminuzione dell’imponibile, da operare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato realizzato l’investimento; non occorreva quindi avviare un procedimento specifico, mediante presentazione di un’istanza rivolta all’Amministrazione Finanziaria, entro il 22.6.2012;
- È confermata l’interpretazione per cui, entro la data di entrata in vigore della disposizione di abrogazione del beneficio, avrebbe dovuto essere sostenuto l’investimento, anche se la perizia asseverata che attesta l’ammontare dell’investimento ambientale sostenuto è successiva alla data di abrogazione del beneficio fiscale. Nelle ordinanze è possibile infatti leggere che “in tema di detassazione ex legge n. 388/2000, il momento di avvio del procedimento – rilevante anche al fine di stabilire la possibilità di accesso ai benefici pur in presenza dell’intervenuta abrogazione del regime agevolativo (…) – è quello in cui ha avuto inizio la realizzazione dell’opera nella quale l’investimento si concretizza”, mentre “deve ritenersi quindi che abbia errato la CTR nel dare rilevanza, in relazione all’abrogazione della misura in esame, alla necessità di redazione di una perizia asseverata entro la data del 25/06/2012”;
- E’ confermata l’interpretazione per cui la denuncia dei redditi ha la natura di una dichiarazione di scienza emendabile (a prescindere dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa/correttiva della precedente dichiarazione dei redditi) e che quindi quando l’Amministrazione, a causa di errori dichiarativi (cioè meramente rappresentativi) compiuti dal contribuente a suo danno, pretenda da quest’ultimo somme indebite, egli ha sempre il diritto di opporsi e di far valere la giusta imposizione.
Come da Codice di rito, la Corte rinvia alla Corte tributaria di secondo grado per le determinazioni conclusive (la quale dovrà comunque uniformarsi ai principi della Corte di Cassazione).