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Il TAR Lazio annulla il diniego alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra

Con Sent. n. 14490/2025 il TAR Lazio Sez. III ha accolto il ricorso proposto contro la Città di Guidonia Montecelio, la Regione Lazio, il Ministero della Cultura e Ministero della Difesa, avverso il provvedimento di conclusione negativa della conferenza di servizi indetta ex art. 14, comma 2, l. n. 241/1990, e del parere contrario e preavviso di rigetto resi in relazione ad un progetto di costruzione di impianto fotovoltaico con moduli a terra.
In accoglimento del ricorso, dunque, il Tribunale ha annullato tutti gli atti impugnati.

I 3 punti della sentenza

In particolare, il Giudice Amministrativo ha:
  1. evidenziato che ove la disponibilità delle aree di progetto presupponga il rilascio di concessione, nel sistema previgente al TU FER, la stessa poteva essere acquisita nell’ambito della Conferenza dei Servizi, e di certo non preventivamente, tenuto anche conto della difficoltà di formalizzare il relativo regime prima e a prescindere dall’eventuale quadro prescrittivo quale emergente dagli esiti della conferenza.
  2. Con riferimento al rapporto tra l’idoneità ex lege dell’area di installazione degli impianti FER e le previsioni del P.T.P.R., la sentenza ha evidenziato come un bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti FER sia operato già direttamente dal legislatore, per dare preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio. In sostanza, una mera (astratta) incompatibilità con il P.T.P.R non giustifica di per sé il diniego, richiedendo una motivazione rafforzata al riguardo, nel caso di specie assente.
  3. Evidenziato come l’applicazione di misure fondate sul principio di c.d. precauzione presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura, e sicuramente non laddove l’ente abbia richiesto solo l’imposizione di una fascia di rispetto, e non di certo vietato la realizzazione dell’impianto.