🇮🇹 Con la sentenza n. 3364/2026, il TAR Lombardia – Sezione V ha dichiarato illegittimo il silenzio del MASE nell’ambito di un procedimento VIA relativo a un progetto agrivoltaico di circa 62 MW.
In linea con l’ormai costante orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ribadito che i termini per la conclusione del procedimento devono considerarsi perentori, alla luce del dato testuale dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 e in coerenza con il favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea.
Il Tar ha quindi condannato le Amministrazioni competenti a pronunciarsi entro 90 giorni e ha previsto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, riconoscendo inoltre il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti istruttori.
➡️ La società ricorrente è stata assistita dagli avvocati Erika Mussetti, Alessandro Bifulco, Gianluca Zunino e Greta Maria Campisi dello Studio Legale Sani Zangrando.