Con la sentenza n. 615/2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ha accolto in parte il ricorso presentato da Sunprime Energia Distribuita S.r.l., assistita dagli avvocati Emilio Sani, Cristina Onori e Gianluca Zunino dello Studio Legale Sani Zangrando, contro il diniego del Comune di Macerata alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico stand alone da 9,999 MW in località Valteia.
La pronuncia affronta due questioni rilevanti per lo sviluppo dei sistemi di accumulo: l’applicabilità delle restrizioni previste per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole e i requisiti relativi alla disponibilità dei terreni nell’ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
BESS e aree agricole: il divieto per il fotovoltaico non si estende agli accumuli
Il TAR ha chiarito che l’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, che disciplina le limitazioni all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole, non può essere esteso per analogia agli impianti di accumulo elettrochimico.
Secondo il Tribunale, i sistemi BESS presentano caratteristiche differenti rispetto agli impianti fotovoltaici, anche in termini di occupazione del suolo. Nel caso esaminato, il progetto interessava una superficie di circa 5.400 metri quadrati. Il giudice ha inoltre evidenziato che la disciplina vigente distingue gli impianti di accumulo dagli impianti di produzione ai quali possono essere abbinati.
La classificazione agricola dell’area, pertanto, non costituisce di per sé un divieto assoluto alla realizzazione di un sistema di accumulo. Resta necessario valutare il progetto alla luce della normativa applicabile e delle specifiche caratteristiche dell’intervento.
Disponibilità dell’area: rilevanza del contratto di opzione
Un secondo profilo riguarda la disponibilità del terreno ai fini della PAS. Il Comune aveva contestato l’assenza di un titolo reale che legittimasse la realizzazione dell’impianto.
Il TAR ha precisato che, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 190/2024, il proponente non deve necessariamente essere già proprietario dell’area al momento della presentazione dell’istanza. Nel caso concreto, il contratto di opzione per l’acquisto del terreno è stato ritenuto uno strumento idoneo a dimostrare la disponibilità richiesta dalla normativa, considerando anche la sua proroga e la successiva stipula del contratto preliminare.
La sentenza sottolinea inoltre l’importanza della collaborazione tra amministrazione e proponente durante il procedimento, anche con riferimento alla possibilità di integrare la documentazione necessaria.
Annullamento del diniego e riapertura del procedimento
Il TAR Marche ha quindi annullato il provvedimento di diniego e ordinato al Comune di Macerata di riavviare il procedimento, consentendo a Sunprime di presentare la documentazione integrativa ritenuta necessaria. In caso di esito favorevole, il procedimento dovrà concludersi in tempo utile per consentire alla società di partecipare alla prima asta MACSE prevista da Terna per novembre 2026.
La decisione rappresenta un riferimento significativo per il quadro autorizzativo dei sistemi di accumulo in aree agricole, chiarendo la distinzione normativa tra impianti fotovoltaici a terra e BESS e confermando la rilevanza dei titoli contrattuali ai fini della disponibilità delle aree.
Il team dello Studio Legale Sani Zangrando che ha assistito Sunprime Energia Distribuita S.r.l. è composto dagli avvocati Emilio Sani, Cristina Onori e Gianluca Zunino.