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Agrivoltaico: il TAR Lombardia dichiara irricevibile il ricorso per tardività

Con Sent. n. 00784/2025 il TAR Lombardia Sez. I staccata di Brescia ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal Comune di Verolanuova, per l’annullamento dell’atto dirigenziale con cui la Provincia di Brescia ha rilasciato ad una società l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. n. 387/03 s.m.i. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico.

In particolare, il Collegio ha reputato che la controversia rientri tra quelle sottoposte a rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a., con conseguente dimezzamento dei termini processuali, e che pertanto il ricorso sia irricevibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. a) c.p.a. per tardività del deposito.

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, alle controversie in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili, è applicabile il dimezzamento dei termini di cui all’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., che disciplina i ricorsi contro “i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”.

L’oggetto del giudizio è infatti costituito dall’autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs 387/2003, provvedimento che costituisce un atto complesso o pluristrutturato, nel quale confluiscono non solo l’atto abilitativo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e delle opere connesse, ma anche la “dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio”.

Dunque, qualora occorra non solo il rilascio del titolo abilitativo, ma anche l’attivazione delle fasi del procedimento espropriativo al fine di acquisire i terreni necessari, che non siano già nella disponibilità del soggetto autorizzato, trova applicazione il sopra riportato art. 119, comma 1, lettera f) c.p.a, con la conseguenza che, nel caso di specie, il ricorso è stato ritenuto irricevibile.