Con la sentenza n. 1299/2025, il TAR Sicilia – Sezione V ha accolto il ricorso proposto dal titolare dell’impianto, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione a una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale per un impianto agrivoltaico da circa 46 MW, localizzato nei comuni di Trapani e Marsala.
Il Tribunale ha ribadito che, per i progetti rientranti nel perimetro del PNRR e del PNIEC, la normativa vigente (art. 25, comma 2-bis, D.Lgs. 152/2006) impone termini perentori per la conclusione del procedimento di VIA, pari a 160 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione. Nel caso di specie, tali termini risultavano ampiamente superati senza l’adozione di un provvedimento conclusivo.
Di particolare rilievo è l’affermazione secondo cui l’obbligo del MASE di pronunciarsi permane anche in presenza di inerzie o ritardi della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o dell’amministrazione competente in materia paesaggistica. Il TAR ha chiarito che l’inerzia di altri soggetti coinvolti nel procedimento non può giustificare il mancato esercizio del potere-dovere di conclusione del procedimento da parte dell’amministrazione procedente.
La sentenza assume inoltre specifica rilevanza per il contesto siciliano, precisando che, in virtù dello Statuto speciale, le competenze in materia di tutela paesaggistica e culturale sono esercitate dalla Regione Siciliana tramite le proprie Soprintendenze, senza che ciò incida sull’obbligo statale di definire la procedura di VIA nei termini di legge.
Il TAR ha quindi ordinato al MASE di adottare un provvedimento espresso entro 90 giorni, nominando sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia, e ha riconosciuto in favore della società ricorrente il rimborso del 50% degli oneri istruttori, come previsto dalla normativa in caso di superamento dei termini procedimentali.
La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che rafforza la certezza dei tempi autorizzativi per i progetti da fonti rinnovabili e richiama le amministrazioni al rispetto degli obblighi procedimentali, a tutela degli operatori e degli obiettivi di transizione energetica.
A seguito di silenzio amministrativo, lo studio Sani Zangrando – con gli avvocati Erika Mussetti, Gianluca Zunino – ha assistito la società titolare dell’impianto, parte ricorrente nel giudizio.