Con la sentenza n. 1218/2025, il TAR Sicilia – Sezione V ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in relazione a una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale per un impianto agrivoltaico di oltre 42 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Salemi.
Concludere il procedimento di VIA entro i termini perentori di legge.
Il Tribunale ha ricostruito puntualmente la scansione temporale prevista dall’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 per i procedimenti di VIA di competenza statale, evidenziando il carattere perentorio dei termini fissati dal legislatore, anche per i progetti rientranti nel perimetro PNRR–PNIEC. In particolare, è stato ribadito che l’inerzia della Commissione Tecnica PNRR–PNIEC o delle amministrazioni chiamate a rendere pareri non esonera il MASE dall’obbligo di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Di rilievo è anche il chiarimento secondo cui i criteri di priorità introdotti dalla normativa più recente hanno natura meramente organizzativa e non possono in alcun modo giustificare deroghe, esplicite o implicite, ai termini di legge per la conclusione delle procedure di VIA. La mancata osservanza di tali termini integra pertanto un’ipotesi di silenzio illegittimo, censurabile in sede giurisdizionale.
Alla luce delle violazioni riscontrate, il TAR ha ordinato al MASE di riattivare e concludere il procedimento di VIA entro termini certi, prevedendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stato inoltre riconosciuto il diritto al rimborso del 50% degli oneri istruttori, come espressamente previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del D.Lgs. 152/2006 in caso di superamento dei termini procedimentali.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che rafforza la certezza dei tempi autorizzativi per i progetti da fonti rinnovabili e richiama le amministrazioni al rispetto degli obblighi procedimentali, a tutela degli operatori e degli obiettivi di transizione energetica.
A seguito di silenzio amministrativo, lo studio Sani Zangrando – con gli avvocati Erika Mussetti, Gianluca Zunino – ha assistito la società titolare dell’impianto, parte ricorrente nel giudizio.