Con sentenza n. 190/2025 il TAR Molise (Sez. I) ha accolto il ricorso, seguito dal nostro studio Sani Zangrando, proposto contro il Comune di Larino avverso il provvedimento di divieto di avvio dei lavori e il diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con moduli a terra ubicato in area idonea, nonché tutti gli atti presupposti, incluso il parere contrario della Soprintendenza. In accoglimento del ricorso, dunque, il Tribunale ha annullato tutti gli atti impugnati.
In particolare, il Giudice Amministrativo ha ribadito la prevalenza delle norme di legge che qualificano l’area come idonea (art. 20 D.lgs. n. 199/2021) rispetto alle norme tecniche del piano paesaggistico e alle norme del regolamento comunale che vietavano la realizzazione dell’impianto in area agricola.
È stato chiarito anche come il parere della Soprintendenza, secondo la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale più recente, non abbia carattere vincolante, accogliendo la tesi ricorsuale per cui il Comune, non considerando l’idoneità ex lege dell’area, ha adottato i provvedimenti impugnati recependo acriticamente i pareri contrari della Soprintendenza erroneamente considerati come vincolanti.
Tali elementi, dunque, rendono cedevoli, tra gli altri, anche i vincoli paesaggistici posti dai Piani Territoriali Paesistico-Ambientali di Area Vasta (PTPAAV) e dalle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA).
Il Tribunale ha quindi stabilito, in accordo alla nota prot. n. 124474 del 28.7.2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che la disciplina comunale deve ritenersi “superata” dalla sopravvenuta disciplina legislativa in materia di “aree idonee” all’installazione degli impianti FER, di cui all’art. 20, comma 8, del d. lgs. n. 199/2021, nonché dalla disciplina regionale.
Il Tribunale ha poi evidenziato come le valutazioni formulate dalla Soprintendenza in funzione della tutela del “contesto archeologico” devono ritenersi generiche, sproporzionate e marcatamente ipotetiche, confermando la lacunosità e la carenza motivazionale, nonché la contradditorietà delle stesse circa l’incidenza negativa dell’impianto sul contesto archeologico di riferimento e del presunto “impatto percettivo” che si riverserebbe sull’area di riferimento.
Da ultimo, il Tribunale ha valutato come irragionevole l’assunto del Comune per cui per l’effetto cumulo con altri progetti si tenga conto della sola pendenza, e nemmeno approvazione, di altri procedimenti finalizzati all’autorizzazione di altri impianti, per negare l’approvazione di uno di essi.