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TAR Basilicata, Sez. I, accoglie ricorso per silenzio MASE e MIC su rilascio titoli autorizzativi per impianto agrivoltaico

Good News!! Con la sentenza n. 376/2025, Il TAR Basilicata (Sez. I) ha accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero della cultura sull’istanza concernente il rilascio dei titoli autorizzatori ai fini della realizzazione e dell’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 20 MW, ordinando la conclusione del procedimento entro 120 giorni e riconoscendo alla ricorrente il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati nonché il pagamento delle spese legali.

In particolare, il Tribunale Amministrativo ha richiamato il comma 1 ter dell’art. 8 del D.lgs. n. 152/2006 in forza del quale il nuovo criterio di priorità basato sulla potenza degli impianti introdotto dal D.L. n. 153/2024 (convertito in L. n. 191/2024), non può pregiudicare il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Il TAR ha ritenuto tale norma applicabile al caso di specie anche se il termine procedimentale era scaduto prima della sua entrata in vigore, “in quanto l’inerzia e/o il silenzio dell’Amministrazione nei confronti di qualsiasi istanza amministrativa è un illecito permanente, che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 cod. proc. amm.. […]» (in termini, T.A.R. Basilicata, 10 marzo 2025, n. 173)”.

Benché, poi, nel caso di specie, l’azione avverso il silenzio sia stata proposta ben oltre il termine annuale dalla scadenza dei termini per provvedere, il TAR ha tenuto conto della diffida a provvedere inviata dalla società ricorrente nel 2024, “da equiparare a nuova istanza”.