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Impianti fotovoltaici in aree idonee: il TAR Marche chiarisce il ruolo del parere paesaggistico

TAR Marche: con la sentenza n. 53/2025  ha annullato il diniego opposto dal Comune di Gradara alla realizzazione di un impianto FV a terra da 2,3 MWp, previsto su un reliquato autostradale nella disponibilità di una società concessionaria.

 Il TAR ha ribadito alcuni principi per i progetti FER:

  • Aree idonee ex lege. Quando un impianto ricade in area qualificata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante.
  • Motivazione effettiva e istruttoria concreta. Il dissenso paesaggistico non può fondarsi su valutazioni generiche o astratte, ma deve essere supportato da un’analisi puntuale del contesto reale, del progetto e del corretto bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla diffusione delle rinnovabili.
  • No a dinieghi automatici. La presenza di vincoli paesaggistici o la classificazione agricola dell’area non costituiscono, di per sé, un ostacolo assoluto alla realizzazione di impianti fotovoltaici, soprattutto in contesti già infrastrutturati e antropizzati.

Il TAR ha quindi ordinato al Comune di rideterminarsi sull’istanza, attenendosi ai principi di diritto espressi in sentenza.

➡️ Lo studio Sani Zangrando – con gli avvocati Gianluca Zunino e Beatrice Albanese – ha assistito la società titolare dell’impianto, parte ricorrente nel giudizio.