TAR Marche: con la sentenza n. 53/2025 ha annullato il diniego opposto dal Comune di Gradara alla realizzazione di un impianto FV a terra da 2,3 MWp, previsto su un reliquato autostradale nella disponibilità di una società concessionaria.
Il TAR ha ribadito alcuni principi per i progetti FER:
- Aree idonee ex lege. Quando un impianto ricade in area qualificata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante.
- Motivazione effettiva e istruttoria concreta. Il dissenso paesaggistico non può fondarsi su valutazioni generiche o astratte, ma deve essere supportato da un’analisi puntuale del contesto reale, del progetto e del corretto bilanciamento tra tutela del paesaggio e interesse pubblico alla diffusione delle rinnovabili.
- No a dinieghi automatici. La presenza di vincoli paesaggistici o la classificazione agricola dell’area non costituiscono, di per sé, un ostacolo assoluto alla realizzazione di impianti fotovoltaici, soprattutto in contesti già infrastrutturati e antropizzati.
Il TAR ha quindi ordinato al Comune di rideterminarsi sull’istanza, attenendosi ai principi di diritto espressi in sentenza.
➡️ Lo studio Sani Zangrando – con gli avvocati Gianluca Zunino e Beatrice Albanese – ha assistito la società titolare dell’impianto, parte ricorrente nel giudizio.