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Aree idonee, PAS e fotovoltaico: il TAR Toscana conferma la prevalenza della disciplina statale sulle regole urbanistiche comunali

Aree idonee, PAS e fotovoltaico: il TAR Toscana conferma la prevalenza della disciplina statale sulle regole urbanistiche comunali

Con la sentenza n. 991/2026, il TAR Toscana – Sezione II ha accolto il ricorso proposto da una società attiva nel settore delle rinnovabili, annullando il diniego del Comune di Manciano relativo a una PAS per un impianto fotovoltaico da circa 4,5 MWp localizzato in area agricola.

La pronuncia affronta alcuni temi centrali per lo sviluppo degli impianti FER:

  • le cabine primarie di trasformazione AT/MT possono essere qualificate come “impianti industriali” ai fini dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 alla luce del fatto che l’attività di trasformazione e gestione dell’energia elettrica svolta al loro interno integra un’attività di tipo industriale, coerente con la ratio sottesa alla disciplina delle aree idonee, volta a concentrare l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili in contesti già caratterizzati da significativa antropizzazione e impatto infrastrutturale;
  • le aree agricole entro 500 metri da tali infrastrutture rientrano tra le aree idonee ex lege (“solar belt”);
  • la qualificazione ex lege dell’area come idonea prevale sulle limitazioni introdotte dalla pianificazione urbanistica comunale e non può essere derogata né compressa dalle norme di piano locali che non possono introdurre limiti ulteriori o più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale;
  • per impianti fotovoltaici inferiori a 12 MW localizzati in aree idonee ex lege, la PAS costituisce il regime autorizzativo ordinario e a tali interventi il legislatore attribuisce automaticamente la compatibilità urbanistica, neutralizzando ogni differente previsione, carenza o divieto contenuto nella pianificazione comunale, ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del d.lgs. 190/2024;
  • i Comuni non possono utilizzare gli strumenti urbanistici per introdurre divieti generalizzati o ostacolare indirettamente la realizzazione degli impianti.

Il TAR ribadisce inoltre che la normativa statale sulle aree idonee ha carattere vincolante e che il legislatore ha già effettuato il necessario bilanciamento tra tutela del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili.

Una decisione di particolare rilievo per il settore, che rafforza la certezza del diritto in materia di permitting e chiarisce ulteriormente il rapporto tra disciplina energetica nazionale e pianificazione urbanistica locale.

Lo Studio Legale Sani Zangrando ha assistito la società ricorrente con un team composto dagli avvocati Emilio Sani, Gianluca Zunino e Beatrice Albanese.

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