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Il TAR Toscana annulla il provvedimento inibitorio verso la realizzazione di un impianto FV a terra

Con sentenza del 4.11.2025, n. 1764, il TAR Toscana, Sez. II ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Comune di Manciano ha notificato l’“ordine di non effettuazione dell’intervento” di realizzazione dell’impianto fotovoltaico previsto nella P.A.S. – Procedura Abilitativa Semplificata presentata in precedenza dalla Società proponente, assistita in giudizio dai professionisti dello Studio Legale Associato Sani Zangrando.

Nella sentenza in questione il TAR Toscana ha statuito che:

  • Il provvedimento è illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e delle norme contenute negli articoli 14 bis e successivi della stessa Legge, che regolano lo svolgimento del procedimento autorizzativo in sede di Conferenza dei Servizi: norme da cui si desume che l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto attivare con la Società una forma di contraddittorio sulle ragioni, a suo dire, ostative alla realizzazione dell’impianto, poste a fondamento della propria decisione inibitoria e recepite dal parere contrario della Soprintendenza;
  • Anche in caso di esperimento della procedura di Conferenza dei Servizi, il Comune è tenuto a comunicare il c.d. preavviso di rigetto alla Società prima della formale adozione del provvedimento di diniego; ciò in quanto, sebbene sotto certi profili la PAS sia accomunabile ad una SCIA – cosicché decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, si determina l’effetto di rendere una determinata attività privata lecita, trattandosi di applicazione concreta del principio di liberalizzazione -, tuttavia una volta che l’Amministrazione attiva la Conferenza dei Servizi per acquisire atti di assenso o pareri di altre Amministrazioni devono trovare applicazione anche tutte le relative garanzie procedimentali a tutela del privato;
  • Per l’effetto, il provvedimento di diniego della PAS, inibitorio rispetto alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico viene annullato, ferma restando la necessità che il Comune dia nuovamente corso alla Conferenza dei Servizi indetta nell’ambito della PAS pronunciandosi sulla stessa anche alla luce delle eventuali osservazioni presentate dalla Società, nel rispetto di quanto statuito dalla sentenza.

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