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Fotovoltaico su tetto: cosa cambia con il Correttivo al Testo unico Fer

Il D.lgs. 190/2024 (TU FER) disciplina le procedure autorizzative per gli impianti fotovoltaici, ma oggi è oggetto di una proposta di modifica attraverso un nuovo decreto correttivo, approvato in via preliminare l’11 settembre 2025, introduce importanti modifiche che — pur chiarendo alcuni aspetti — rischiano di complicare il quadro normativo, aumentando gli adempimenti e riducendo i casi di edilizia libera.

Nell’articolo che Erika Mussetti e Carlotta Gritti hanno redatto per Qualenergia.it le autrici segnalano le principali novità, con riferimento agli impianti su tetto. Di seguito riportiamo una sintesi:

1. Attività libera

Rientrano nel regime di attività libera:

  • gli impianti integrati su coperture esistenti fino a 12 MW che non modificano la sagoma dell’edificio;

  • quelli a servizio di edifici (fino a 12 MW) o a terra adiacenti (fino a 1 MW), se destinati all’autoconsumo.

Sono esclusi invece gli impianti su tetti piani nei centri storici o privi di autoconsumo, che devono seguire la PAS (procedura abilitativa semplificata).

Anche per l’edilizia libera il proponente deve disporre giuridicamente delle superfici e ottenere un titolo edilizio per le opere connesse (es. cabine elettriche), complicando le semplificazioni previste.

2. Le modifiche introdotte dal Correttivo

Il Correttivo precisa che l’obbligo di titolo edilizio riguarda solo gli “interventi edilizi” come definiti dal D.P.R. 380/2001 (CILA, SCIA, permesso di costruire, ecc.). Tuttavia:

  • non specifica quali opere siano realmente soggette a tali titoli, rischiando interpretazioni disomogenee tra Regioni;

  • l’obbligo di acquisire i titoli prima dell’avvio dei lavori contrasta con la finalità di semplificazione della normativa.

3. Limitazioni all’edilizia libera

L’edilizia libera è esclusa in presenza di vincoli legati a:

  • Rete Natura 2000 o aree soggette a tutela ambientale, paesaggistica, idrogeologica, ecc.;

  • rischi per la pubblica incolumità, tra cui rischio sismico, vulcanico e prevenzione incendi.

Questo riduce fortemente i casi in cui è applicabile l’edilizia libera, imponendo spesso la PAS.

4. Procedura PAS

La PAS si applica:

  • agli impianti <10 MW non rientranti nell’edilizia libera;

  • agli impianti installati in sostituzione di coperture con eternit o amianto, se la bonifica è contestuale;

  • agli interventi che interferiscono con opere pubbliche o fasce di rispetto stradale.

Il Correttivo chiarisce che per dimostrare la disponibilità dell’area è sufficiente anche un contratto preliminare, superando alcune prassi regionali più restrittive.
In assenza di disponibilità delle superfici o di compatibilità urbanistica, si dovrà procedere con autorizzazione unica (AU).

5. Valutazioni ambientali e antincendio

Gli impianti su tetto elencati negli allegati A e B del TU FER non sono soggetti a VIA, ma possono richiedere VINCA(valutazione d’incidenza).

Infine, il Ministero dell’Interno ha aggiornato nel settembre 2025 le Linee guida antincendio:

  • valgono per tutti gli impianti FV fino a 1500 V in corrente continua, installati su edifici o strutture accessorie;

  • se il rischio antincendio aumenta, è obbligatoria la procedura di prevenzione incendi e l’aggiornamento del CPI.

In pratica, molti impianti — soprattutto quelli industriali — non potranno più essere considerati “opere minori” e dovranno essere oggetto di una valutazione antincendio puntuale.

Leggi l’articolo completo al seguente link: https://www.qualenergia.it/pro/articoli-pro/fotovoltaico-su-tetto-cosa-cambia-correttivo-testo-unico-fer/

©Foto di Markus Spiske su Unsplash