Con Sent. n. 2868/2025 il TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania I, ha accolto il ricorso proposto contro il MASE per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota con la quale è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico nel Comune di Acate (RG) e relative opere di connessione.
In particolare, il Giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato laddove il ricorrente lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 e 10 bis della L. n. 241/1990. A tal riguardo il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie il MASE aveva effettivamente omesso non solo di comunicare alla società proponente il preavviso di diniego ma, altresì, di prendere posizione sulle osservazioni e sulla documentazione integrativa prodotte dalla stessa a seguito dell’adozione del parere della Commissione Tecnica Specialistica ambientale e del parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC.
Anche a voler ammettere che la società, presentando le proprie osservazioni, abbia avuto modo di partecipare al procedimento presentando le proprie documentate controdeduzioni, la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/90 si è comunque concretizzata, atteso che l’amministrazione ha del tutto omesso di tener conto delle suddette memorie difensive della cui presentazione il provvedimento impugnato nemmeno dà atto.
In assenza di tale motivato riscontro alle osservazioni presentate dalla società ricorrente, il provvedimento negativo impugnato è effettivamente fondato su una simulata attività procedimentale in quanto il contraddittorio procedimentale, seppur formalmente attivato, è stato sostanzialmente eluso.
Il Tribunale, dunque, ritenuto che la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/90 integra un vizio talmente radicale da precludere l’esaminazione di ogni ulteriore censura, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato.