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TAR Sicilia: tutelati gli operatori FER dalle richieste comunali di compensazioni anche retroattive

Il TAR per la Sicilia, sede di Catania, delinea i principi alla base della introduzione di misure compensative nel caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, a maggior tutela degli operatori delle FER.

Con la sentenza n. 2465/2025, pubblicata in data 29 luglio 2025, il TAR Sicilia, sede di Catania, Sez. I,  ha accolto il Ricorso promosso contro il Comune di Carlentini, annullando una Delibera di Giunta Comunale e una successiva comunicazione trasmessa alla Società istante in esecuzione di detta Delibera, con i quali l’Amministrazione comunale aveva richiesto la prestazione di misure compensative a tutti gli operatori titolari di impianti da fonti rinnovabili ricadenti sul territorio comunale, indipendentemente da taglia e tipologia di impianto e dalla sua ubicazione. La Delibera richiedeva la necessità di adottare misure compensative, in termini  principalmente monetari, anche ai titolari di impianti già autorizzati e in esercizio, come la Società, mediante l’invito rivolto alla Regione Siciliana per la “rivisitazione” dei provvedimenti di Autorizzazione Unica già efficaci.

TAR Sicilia definisce 3 criteri fondamentali

Il Tribunale, nell’accogliere il Ricorso, ha confermato i criteri fondamentali per stabilire la eventuale previsione di misure compensative in relazione a un determinato progetto di impianto da fonti rinnovabili, quantomeno in base alla disciplina contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e del DM 10 settembre 2010 attuativo di tale previsione normativa:

  • sul piano procedurale: “le eventuali misure di compensazione devono essere definite nell’ambito della conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, cui era precluso, pertanto, concordarle autonomamente con gli operatori economici, essendo tenuti ad accordarsi nel contesto procedimentale finalizzato all’emanazione del provvedimento di autorizzazione unica”;
  • sul piano oggettivo: le misure compensative non possono rivestire “carattere “meramente patrimoniale”, essendo, invece, possibile prevedere solo misure compensative “di carattere ambientale e territoriale”, le quali, comunque, “non possono…essere superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto”;
  • sul piano soggettivo: “è possibile imporre misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale solo in caso di “concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale””.

Le regole sopra riportate potranno essere applicate e spese anche nell’autorizzazione di nuovi impianti mediante il TU FER (D.Lgs. 190/2024), per cercare almeno di ridurre l’entità delle misure compensative da prestare, essendo la loro proposta in sede di domanda di autorizzazione qualificata come obbligatoria da parte degli operatori, in base alla normativa sopravvenuta, quantomeno nei procedimento di PAS.

 

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