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Chiarimenti in tema di cessione dei crediti derivanti da tariffe incentivanti GSE

Con sentenza n. 315/2025, la Corte d’Appello di Torino – Prima Sezione Civile – ha fornito importanti chiarimenti in tema di cessione dei crediti derivanti da tariffe incentivanti GSE, nel contesto delle procedure concorsuali.

In totale riforma della pronuncia di primo grado, che aveva escluso l’efficacia della cessione dei crediti maturati dopo l’apertura della procedura di liquidazione, i Giudici d’appello hanno stabilito che i crediti futuri, che matureranno nel corso della convenzione del GSE, sono oggetto di immediato effetto traslativo al momento della cessione. Essi infatti sono già determinati nella fonte (convenzione GSE), nella quantificazione (tariffe incentivanti stabilite) e sono, pertanto, certi nella loro futura esistenza.

La Corte d’Appello, più precisamente, ha ritenuto che “In conclusione, i crediti derivanti da tariffe incentivanti per le annualità future, pur essendo tecnicamente “futuri” in quanto la loro maturazione è subordinata alla produzione di energia, sono oggetto di immediato effetto traslativo al momento della cessione, essendo già determinati nella loro fonte e quantificazione attraverso la convenzione GSE. L’effetto traslativo non è differito al momento della loro maturazione, ma si verifica immediatamente con la stipula della cessione.”

Un chiarimento di rilievo per tutti gli operatori del settore delle energie rinnovabili e per gli istituti di credito o finanziatori che acquisiscono crediti GSE nell’ambito di operazioni strutturate.