Con la delibera 226/2025/E/EEL del 3 giugno 2025, ARERA ha accolto parzialmente un reclamo di un produttore, seguito dalla Studio Sani Zangrando, e ha chiarito alcuni fondamentali principi riguardanti:
Obblighi temporali del Gestore di rete:
- Il Gestore deve rispettare i tempi previsti dal TICA per ogni adempimento. Un ritardo, anche se indennizzato, rappresenta comunque inadempimento contrattuale e regolatorio.
Comunicazione delle cause ostative:
- Ai sensi dell’art. 14, comma 14.4, del TICA, il Gestore deve comunicare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore o imputabili al richiedente/terzi che possano influenzare i tempi di esecuzione del Gestore nell’eseguire un determinato adempimento. Nel caso specifico, la comunicazione della causa ostativa/di forza maggiore è avvenuta con grave ritardo (oltre 5 mesi), e in modo inadeguato (telefonata informale anziché tramite il Portale Produttori).
Tempistica di validazione del fine iter autorizzativo:
- Il Gestore è tenuto, secondo il principio di diligenza professionale qualificata (art. 1176 c.c.), a controllare la completezza della documentazione ai fini della validazione dell’iter autorizzativo in tempi brevi (come si desume, ad esempio, anche dall’articolo 10, comma 6bis del TICA). Ritardare la comunicazione dell’esito di tale controllo senza giustificazioni danneggia il richiedente e viola i doveri del Gestore, che eroga un servizio di pubblica utilità.
La delibera rafforza la tutela degli operatori, ribadendo l’importanza del rispetto dei tempi da parte del Gestore di rete per garantire trasparenza ed efficienza nei procedimenti di connessione.
Leggi la delibera Arera: https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/25/226-25