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Sentenza TAR Puglia-Lecce, Sez. II, 11.04.2022, n. 586 È illegittimo negare l’autorizzazione ad un impianto agrovoltaico senza considerare le differenze tecniche che lo distinguono da un impianto fotovoltaico tradizionale

Link alla sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_le&nrg=202101352&nomeFile=202200586_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Il TAR Lecce ha ritenuto illegittimo il provvedimento della Provincia di Taranto con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale (ed è stato quindi negato il rilascio del P.A.U.R.) in relazione ad un impianto agrovoltaico della potenza di 68,475 MW da realizzarsi nel territorio del Comune di Ginosa (TA).

Il Giudice Amministrativo ha infatti ravvisato profili di difetto di istruttoria nell’attività posta in essere dall’amministrazione e ha ricordato che nel procedimento di autorizzazione di impianti FER vengono in rilievo diversi interessi di pari rango (e non solo quello paesaggistico). Tali interessi devono essere valutati compiutamente durante l’istruttoria: “gli enti interessati dalla definizione della procedura in trattazione ( in primis la Regione e la Soprintendenza, che con i loro pareri hanno inevitabilmente influenzato la decisione finale da parte dell’Amministrazione provinciale) avrebbero dovuto operare un giudizio di bilanciamento dei vari interessi coinvolti […] L’insegnamento che si ricava dalle valutazioni della Corte costituzionale è dunque, sostanzialmente, quello del bilanciamento dei concorrenti interessi. Quello che all’Amministrazione è sostanzialmente mancato con riferimento al progetto in esame (agri-voltaico), e che per tali ragioni si traduce nel dedotto profilo di illegittimità degli atti impugnati”.

Il TAR ha inoltre evidenziato il ruolo centrale dell’agrovoltaico, anche alla luce dell’attuale panorama internazionale, ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione: “All’evidenza, il settore dell’agro-voltaico costituisce oggetto di specifico studio e attenzione da parte del Governo centrale e regionale, nella consapevolezza che il bilanciamento tra interessi di pari rango costituzionale(l’interesse alla tutela del paesaggio rurale, da un lato; l’interesse all’implementazione di sistemi di approvvigionamento di energia da fonti alternative a quelle fossili) non si attua mediante la semplicistica “opzionezero” (no agli impianti FER su di una determinata area), ma comporta l’interrogarsi sulla possibilità di coniugare le esigenze agricole con quelle della produzione di energia da fonti “pulite”. Ma, se così è, non si comprende la scelta delle Amministrazioni coinvolte, le quali senza interrogarsi (se non in maniera generica e marginale) sui benefici dell’impianto in esame, hanno attribuito peso decisivo alla modifica della “Texture ” di riferimento che si realizzerebbe con l’attuazione dell’impianto in esame.”

Sono quindi stati dettati i parametri a cui l’Amministrazione deve conformarsi in sede di riesercizio del procedimento istruttorio: “In virtù degli obblighi conformativi derivanti dalla presente pronuncia giudiziale, incomberà sulle varie Amministrazioni intervenute nel procedimento in esame, in sede di riesercizio del potere, compiere approfondita istruttoria – della quale dovrà ovviamente darsi compiutamente conto in sede motivazionale – in ordine:

  1. a) alla possibilità di localizzazione dell’impianto sull’area in esame, tenuto conto che quello in esame non è un impianto “ fotovoltaico ”, collocato “a terra”(cfr. parere impugnato n. 4177/21, p. 12), ma un impianto agri-voltaico, i cui pannelli si distaccano dal suolo (cfr. le citate Relazioni in atti, con il relativo corredo fotografico);
  2. b) alla schermatura dell’impianto dalle varie arterie stradali, nonché dalle varie visuali di riferimento;

c) al bilanciamento tra l’interesse alla conservazione della trama agraria di riferimento, e l’interesse (di rilievo strategico, specie alla luce dell’attuale scenario internazionale) all’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili; il tutto tenuto conto, a tal fine, degli obiettivi declamati dalla stessa Regione con DGR n. 1424/18, nonché di quelli sostenuti dal Governo centrale attraverso il PNRR”.