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Sentenza TAR Puglia, Bari, Sez. III, 21.4.2022, n. 543. Procedura Abilitativa Semplificata ed obbligo di provvedere

Link alla sentenza:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202101344&nomeFile=202200543_01.html&subDir=Provvedimenti

 

A fronte dell’istanza volta a conseguire mediante P.A.S. – Procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. lgs. n. 28 del 2011 il titolo autorizzativo necessario per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano, l’Amministrazione Comunale che non provvede né a contestare nei termini la sussistenza dei presupposti di legge per ricorrere a tale procedura, né ad indire la Conferenza dei Servizi necessaria al conseguimenti degli atti di autorizzazione e dei nulla osta od altri atti di  assenso necessari, dà luogo ad una ipotesi di silenzio inadempimento avverso il quale si può proporre ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo.

Come rilevato dal TAR Puglia – Bari, infatti, “il ricorso avverso il silenzio (artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo) si connota come processo declaratorio diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere a fronte di un’istanza del privato, configurandosi una fattispecie di inerzia censurabile tutte le volte in cui la P.A. contravvenga a un preciso obbligo di rendere una decisione espressa, derivante da una norma di legge, di regolamento o da un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa quando, in particolari fattispecie, ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Nel caso di specie, l’obbligo di provvedere deriva dalla vigente normativa di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e all’art. 6 della L.R. n. 25/2012”.