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Sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12.7.2022, n. 9572. Società in house parificabili alle pubbliche amministrazioni ai fini del Conto Termico

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https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202109698&nomeFile=202209572_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Mediante la pronuncia in oggetto, il TAR Lazio ha annullato il provvedimento con cui – sull’assunto che la società in house individuata quale “soggetto ammesso” non potesse essere qualificata come pubblica amministrazione ex art. 2 comma 1 lettera a) D.M. 16 febbraio 2016 – era stata rigettata la richiesta di incentivi del Conto Termico, presentata dalla ESCO aggiudicataria delle opere e relativa ad alcuni interventi di efficientamento energetico effettuati su una scuola primaria di proprietà comunale.

Il Collegio ha infatti ritenuto che in un caso come quello di specie – in cui l’immobile oggetto di intervento ricadeva nella proprietà comunale e la società in house, a capitale interamente pubblico e partecipata per la maggioranza dal Comune proprietario del suddetto immobile, era stata incaricata della gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, dell’esecuzione dello specifico intervento di efficientamento energetico, della procedura di affidamento delle opere e del conseguente accesso agli incentivi di cui al D.M. 16 febbraio 2016 – la società in house stessa non potesse “che costituire una mera espressione del medesimo ente locale, cui solo è riferibile l’intervento in oggetto e per conto del quale la società ha agito, anche attraverso la sottoscrizione del contratto di rendimento energetico con la ricorrente”, dovendosi pertanto intendere il Comune stesso quale “soggetto ammesso”.

Secondo quanto osservato dal TAR Lazio, “diversamente opinando, si frustrerebbe irragionevolmente la ratio sottesa al Conto Termico ossia quella di incentivare la riqualificazione energetica di edifici pubblici ad uso pubblico, come nel caso in esame una scuola di proprietà comunale, allorquando l’Amministrazione abbia deciso di non gestire direttamente il proprio patrimonio immobiliare e/o la committenza ai fini delle opere di efficienza energetica, affidandosi invece all’in house providing”.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ha pertanto ritenuto “le società in house parificabili alle pubbliche amministrazioni ai fini del Conto Termico, laddove l’intervento di efficientamento realizzato riguardi beni pubblici e sia fatto per conto della stessa Amministrazione controllante”.